Mestiere

Fine stagione: scadenza, mancato rinnovo e licenziamento non sono la stessa cosa

Cameriere che accatasta le sedie sui tavoli in una sala vuota sul mare alla fine della stagione

In breve

Alla fine di una stagione il contratto può scadere, non essere rinnovato o essere interrotto prima: tre casi con conseguenze diverse. Alla scadenza il titolare liquida ferie, ratei e TFR, e il lavoratore può chiedere la NASpI. Il diritto di precedenza si esercita per iscritto entro tre mesi. L’interruzione anticipata senza giusta causa costa tutte le retribuzioni residue.

Settembre è arrivato, e con lui la fine della stagione. I contratti stagionali scadono, molti lavoratori tornano a casa, alcuni locali chiudono, altri ridimensionano il personale. Sembra un ciclo naturale, quasi automatico. Eppure in questa fase si concentra una quota significativa dei contenziosi di lavoro nella ristorazione.

Il motivo è semplice: molti lavoratori e molti titolari confondono tre situazioni che sul piano giuridico sono profondamente diverse. La scadenza naturale del contratto, il mancato rinnovo e l’interruzione anticipata del rapporto hanno conseguenze economiche e legali distinte. Conoscere la differenza in anticipo è un buon modo per non trovarsi impreparati se, nei mesi successivi alla fine della stagione, qualcosa dovesse andare storto.

Se il contratto stagionale devi ancora firmarlo, il pezzo che serve è un altro: il contratto stagionale nella ristorazione racconta cosa si firma prima che il lavoro cominci. Questo racconta cosa succede quando finisce.

La cosa che scade per prima: il diritto di precedenza

Prima di tutto il resto, una data. Chi ha lavorato con un contratto stagionale ha diritto a essere preferito, rispetto a lavoratori esterni, in caso di nuove assunzioni stagionali a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro per le stesse mansioni. Lo prevede l’art. 24 comma 3 del d.lgs. 81/2015. Attenzione: è un diritto a essere preferiti per una nuova assunzione a termine, non un diritto a ottenere un contratto a tempo indeterminato.

Il punto è che non scatta da solo. Servono tre condizioni: che sia espressamente menzionato nel contratto scritto; che il lavoratore comunichi per iscritto al datore di volerlo esercitare entro tre mesi dalla fine del rapporto; e in ogni caso il diritto si estingue dopo un anno dalla cessazione, anche se era stato esercitato in tempo. Chi non rispetta queste condizioni lo perde.

Per chi ha appena finito la stagione, quei tre mesi sono già partiti. Per chi assume, la verifica va fatta prima della prossima campagna: se i contratti precedenti contenevano il richiamo, se qualcuno lo ha esercitato per iscritto nei termini, e se sì, non si può assumere dall’esterno per le stesse mansioni senza rischiare di dover risarcire il lavoratore escluso.

Per il lavoratore: cosa ti spetta e cosa puoi pretendere

Cosa succede alla scadenza naturale del contratto

Quando il contratto a tempo determinato arriva alla data di scadenza stabilita per iscritto, il rapporto si conclude senza che nessuna delle due parti debba fare nulla di particolare. Il titolare non deve motivare, non deve seguire procedure, non deve dare preavviso. La scadenza del termine è di per sé la conclusione naturale del rapporto.

Il lavoratore non può impugnare la fine del contratto come se fosse un licenziamento illegittimo, perché giuridicamente si tratta di qualcosa di diverso. Vediamo perché.

Il contratto a tempo determinato, più propriamente "contratto a termine", è regolato dall’art. 19 del d.lgs. 81/2015 e ha di base una durata massima di 12 mesi, estendibile fino a 24 solo in presenza di condizioni specifiche previste dalla norma.

I contratti stagionali seguono invece regole diverse e più flessibili. L’art. 21 dello stesso decreto prevede che possano essere rinnovati o prorogati senza bisogno di giustificarne il motivo e senza incorrere nel limite cumulativo dei 24 mesi. La ragione è che la natura stessa del lavoro stagionale, che si ripete ogni anno nelle stesse forme, giustifica una disciplina più elastica. Per stabilire quali attività sono considerate stagionali si fa riferimento al d.P.R. 1525/1963 e, soprattutto, a quanto previsto dalla contrattazione collettiva: l’art. 21 attribuisce ai contratti collettivi nazionali il potere di individuare ulteriori ipotesi di stagionalità e di gestire i picchi di lavoro legati ai flussi turistici.

Alla scadenza, in ogni caso, il rapporto semplicemente termina.

Un chiarimento che vale la pena fare, perché è all’origine di più di un equivoco: tutto questo vale quando il contratto a termine è stato messo per iscritto. La forma scritta è obbligatoria, e in assenza di un atto firmato prima o insieme all’inizio del lavoro il contratto si considera a tempo indeterminato. In quel caso, alla fine della stagione, il titolare non può semplicemente non richiamare il lavoratore: deve procedere con un licenziamento formale, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Quello che il lavoratore può e deve fare è presentare domanda di NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS, online entro 68 giorni dalla fine del rapporto. Per averla occorre aver lavorato e versato contributi per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti. La cosa importante da sapere è che la NASpI spetta anche quando il contratto finisce per scadenza naturale: non è necessario essere stati licenziati.

Il mancato rinnovo

La scadenza apre un bivio: o il rapporto si chiude definitivamente, oppure le parti decidono di rinnovarlo per un’altra stagione. Il mancato rinnovo è quindi una conseguenza possibile della scadenza, ma è una situazione giuridicamente distinta e va trattata come tale.

In linea di principio, il titolare è libero di non rinnovare. La legge non lo obbliga a richiamare il lavoratore per la stagione successiva, e aver lavorato bene per mesi non genera da solo un diritto a essere richiamati. Nella pratica del settore capita spesso che il lavoratore maturi un’aspettativa di riconferma, fondata su promesse verbali del titolare o su prassi consolidate negli anni. Quell’aspettativa, per quanto comprensibile, non è tutelata dalla legge, salvo che ricorrano condizioni specifiche. La più importante è il diritto di precedenza di cui sopra.

La conversione del contratto: quando il lavoratore può chiedere di più

Esiste una situazione più radicale, che riguarda i casi in cui il contratto stagionale è stato usato in modo scorretto. Per essere considerato stagionale in senso giuridico, il contratto deve rientrare tra le attività previste dal d.P.R. 1525/1963 o da clausole specifiche del CCNL applicato, oppure rispondere a picchi di lavoro oggettivamente dimostrabili. Se invece il contratto stagionale è stato usato per coprire un’attività che in realtà si svolge tutto l’anno in modo continuativo, il lavoratore può rivolgersi al giudice e chiedere che il contratto venga riconosciuto a tempo indeterminato.

In poche parole: se hai lavorato con un contratto stagionale ma il locale era aperto tutto l’anno e il tuo lavoro non era legato a un picco stagionale reale, potresti avere diritto a essere riconosciuto come dipendente fisso fin dall’inizio.

Le conseguenze pratiche sono significative. Il lavoratore può rivendicare le differenze di stipendio eventualmente maturate nel periodo, e ha diritto a un indennizzo economico calcolato in base agli anni di servizio: più a lungo hai lavorato, più alta è la somma. Questo sistema si chiama "a tutele crescenti" ed è previsto dal d.lgs. 23/2015, applicabile ai lavoratori subordinati assunti dopo il 7 marzo 2015, categoria in cui rientrano i dipendenti della ristorazione. La reintegra, cioè il diritto di tornare fisicamente al lavoro come se il contratto non fosse mai cessato, resta invece un rimedio riservato a situazioni molto specifiche, come il licenziamento discriminatorio. Nella grande maggioranza dei casi il risultato della conversione è un risarcimento economico.

La risoluzione anticipata

Se il titolare interrompe il contratto prima della data di scadenza stabilita, la situazione è completamente diversa dalla scadenza e dal mancato rinnovo. È una decisione unilaterale di chiudere il rapporto in anticipo, che la legge non consente liberamente.

L’art. 2119 del Codice Civile prevede che il recesso anticipato da un contratto a tempo determinato sia possibile solo in presenza di una giusta causa, cioè di un fatto grave al punto da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto anche solo per un altro giorno. Senza quel presupposto, il titolare è tenuto a pagare al lavoratore tutto quello che avrebbe guadagnato fino alla scadenza originaria, più il risarcimento del danno. È, a tutti gli effetti, un licenziamento illegittimo.

Se ti trovi in questa situazione, la prima cosa da verificare è cosa dice il contratto sulla data di scadenza. Se il contratto prevede il 30 settembre e viene interrotto il 10 settembre senza spiegazioni, o solo perché è calato il lavoro, hai diritto alle retribuzioni di quelle tre settimane. Puoi rivolgerti all’Ispettorato del Lavoro, al sindacato di categoria o al giudice, ma in una situazione delicata come questa conviene farsi assistere da un avvocato.

Cosa conservare prima della fine della stagione

Indipendentemente da come si conclude il rapporto, conserva sempre il contratto firmato con la data di scadenza, tutte le buste paga, le comunicazioni del titolare anche via WhatsApp o email, e qualsiasi accordo su ferie, straordinari o condizioni particolari. Questi documenti sono la base di qualsiasi tutela futura, e spesso sono la differenza tra una vertenza che si può sostenere e una che si perde per mancanza di prove.

Per il titolare: obblighi, rischi e come comportarsi

Cosa fare e cosa evitare alla scadenza naturale

Alla scadenza del contratto il titolare non deve affrontare procedure particolari, ma ha l’obbligo di liquidare correttamente nell’ultimo cedolino tutte le somme ancora dovute: ferie e permessi non goduti, ratei di tredicesima e quattordicesima, TFR. Deve inoltre comunicare la cessazione del rapporto al Centro per l’Impiego entro il giorno successivo alla scadenza, tramite il modello telematico previsto.

L’errore più comune in questa fase è liquidare in modo incompleto o approssimativo le competenze di fine rapporto. Quelle somme non scompaiono: i crediti retributivi si prescrivono in cinque anni dalla cessazione del singolo contratto a termine, ai sensi dell’art. 2948 del Codice Civile e secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza. Significa che il lavoratore ha cinque anni di tempo per reclamarle, e spesso lo fa proprio quando il titolare se ne è già dimenticato.

La risoluzione anticipata: quando è possibile e quanto costa

Il titolare che vuole interrompere un contratto prima della scadenza deve avere una giusta causa documentata, come previsto dall’art. 2119 del Codice Civile. Un calo di lavoro, una riduzione degli incassi o una difficoltà organizzativa non bastano: possono giustificare la scelta di non rinnovare per la stagione successiva, ma non l’interruzione di un rapporto già in corso.

Se la giusta causa manca, il titolare dovrà pagare al lavoratore le retribuzioni fino alla data di scadenza originaria. È un costo certo e prevedibile, che conviene calcolare prima di prendere la decisione. In quasi tutti i casi, una consulenza preventiva costa molto meno di una vertenza gestita dopo.

Usare correttamente la clausola stagionale

La ristorazione non compare nell’elenco storico delle attività stagionali per natura contenuto nel d.P.R. 1525/1963, dove si trovano invece stabilimenti balneari e impianti sciistici. Questo non significa che un ristorante o un pubblico esercizio non possa assumere con contratto stagionale, ma significa che deve fare riferimento alle regole del proprio CCNL di categoria, come il CCNL Turismo Pubblici Esercizi FIPE, o poter dimostrare la stagionalità nei fatti.

In mancanza di una copertura specifica del contratto collettivo, l’onere della prova spetta al titolare. Prima di ricorrere alla clausola stagionale conviene verificare cosa prevede il CCNL applicato, oppure documentare le ragioni: l’andamento degli incassi nei diversi mesi, i dati sulle presenze turistiche, la periodicità dell’apertura. Non basta affermare che d’estate si lavora di più: bisogna appoggiarsi alla contrattazione collettiva o poterlo dimostrare oggettivamente.

Quanto ai rinnovi, l’art. 21 del d.lgs. 81/2015 consente di rinnovare i contratti stagionali senza le limitazioni previste per i contratti a termine ordinari, cioè senza causale e senza rispettare i periodi di intervallo ("stop and go") tra un contratto e l’altro. Finché la stagionalità è reale o prevista dal CCNL, i rinnovi sono pienamente legittimi. Il rischio di conversione nasce solo quando la clausola viene usata per coprire un’attività continuativa per tutto l’anno.

Domande frequenti

La NASpI spetta anche se il contratto è finito per scadenza naturale? Sì. Non serve essere stati licenziati: la NASpI spetta anche quando il rapporto si chiude alla data prevista. La domanda va presentata online all’INPS entro 68 giorni dalla fine del rapporto, e servono almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti.

Entro quando devo esercitare il diritto di precedenza? Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto, e per iscritto. Serve però che il diritto sia espressamente richiamato nel contratto firmato. In ogni caso si estingue dopo un anno dalla fine del rapporto, anche se lo hai esercitato nei termini.

Il titolare può chiudere il contratto prima della scadenza perché è calato il lavoro? No. Il calo di lavoro non è una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile. Può giustificare la scelta di non rinnovare per la stagione successiva, ma non l’interruzione di un rapporto in corso. Se il contratto viene interrotto senza giusta causa, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni fino alla data di scadenza originaria, più il risarcimento del danno.

Un ristorante può assumere con contratto stagionale? Sì, ma la ristorazione non è nell’elenco del d.P.R. 1525/1963: la stagionalità va fondata sul CCNL applicato, come il CCNL Turismo Pubblici Esercizi FIPE, oppure dimostrata nei fatti. Se il locale lavora tutto l’anno in modo continuativo, il contratto può essere convertito a tempo indeterminato dal giudice.

Entro quando posso reclamare ferie, TFR e ratei non pagati? I crediti retributivi si prescrivono in cinque anni dalla cessazione del singolo contratto a termine, secondo l’art. 2948 del Codice Civile e l’orientamento consolidato della giurisprudenza.

Settembre non azzera i diritti

La fine della stagione porta con sé diritti e obblighi accumulati nei mesi precedenti, che non scompaiono con la scadenza del contratto. Scadenza naturale, mancato rinnovo e risoluzione anticipata sono tre eventi distinti, con presupposti e conseguenze diverse. Trattarli come equivalenti è l’errore da cui nasce la maggior parte dei contenziosi di fine stagione.

Per il lavoratore, conoscere la differenza significa sapere quando può agire e quando invece non ha strumenti. Per il titolare, significa sapere che la fine della stagione ha un peso giuridico preciso: le competenze vanno liquidate, la clausola stagionale va giustificata, e i rinnovi reggono solo quando la stagionalità è reale e documentabile.

In entrambi i casi, il momento giusto per capire queste cose non è quando il problema è già emerso.

Fonti normative

D.lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a tempo determinato). Art. 21 d.lgs. 81/2015 (disciplina specifica dei contratti stagionali). Art. 24 d.lgs. 81/2015 (diritto di precedenza). D.P.R. 1525/1963 (elenco attività stagionali). Art. 2094 Codice Civile (nozione di lavoratore subordinato). Art. 2119 Codice Civile (recesso per giusta causa). Art. 2948 Codice Civile (prescrizione quinquennale dei crediti retributivi). Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 26246/2022. D.lgs. 23/2015 (tutele crescenti). L. 604/1966 (licenziamenti individuali). CCNL Turismo Pubblici Esercizi FIPE.

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L'autore

Elisa Capodicasa

Elisa Capodicasa

Avvocato del Foro di Spoleto · Founder di Legal Gourmet

Avvocato del Foro di Spoleto. Laurea Magistrale in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Camerino. Produttrice e assaggiatrice professionista di olio extravergine d'oliva. Mi appassiona il buon vino, la cucina e tutto ciò che sa raccontare e promuovere un territorio. Ho fondato Legal Gourmet per conciliare le mie passioni e restituire tutela a chi ogni giorno porta cultura e creatività a tavola. Aree di expertise: diritto commerciale, diritto del lavoro nel settore food&beverage, proprietà intellettuale e marchi, concorrenza.

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